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STATUTO TITOLO I Art. 1 2. L'Alta Scuola si propone la finalità di svolgere attività scientifiche, culturali e didattiche, nonché di prestare Servizi specialistici nel settore del consolidamento, della manutenzione e della conservazione dei Centri Storici in Territori Instabili. In particolare, le attività dell'Alta Scuola sono finalizzate a: a) svolgere studi superiori a carattere internazionale e di elevato profilo scientifico, destinati ai ricercatori ed agli studiosi delle discipline geologiche, geotecniche, idrauliche, agrarie, architettoniche, urbanistiche ed a quelle connesse con la conservazione del patrimonio artistico e monumentale; b) organizzare un Master annuale, rivolto ai laureati in Ingegneria del settore civile, Ingegneria dell'ambiente e del territorio, in Architettura ed Urbanistica, in Scienze Geologiche ed in Scienze Agrarie, avente carattere tipicamente interdisciplinare (eventualmente suddiviso in indirizzi di tipo progettuale, gestionale e manutentivo); c) organizzare corsi di formazione professionale destinati principalmente ai tecnici e funzionari della pubblica amministrazione, aperti anche a liberi professionisti, manodopera, ed a tecnici di imprese private, con funzioni anche di aggiornamento ed educazione permanente; d) fornire a Enti, Istituzioni e Privati consulenze e servizi specialistici nei settori di competenza dell'Alta Scuola stessa. 3. L'Alta Scuola opera senza scopo di lucro e può', altresì', promuovere, accogliere e gestire corsi, seminari e workshop di elevato livello scientifico nelle diverse discipline indicate al comma 2. 4. L'Alta Scuola può curare lo scambio, la diffusione e l'applicazione delle cognizioni più' avanzate conseguite nel corso della sua attività, stabilire attive relazioni con istituzioni similari, nazionali o internazionali, conseguire la collaborazione di studiosi e ricercatori più' qualificati dei vari Paesi del mondo nonché' creare laboratori di ricerca, banche dati, biblioteche e attività assimilabili e partecipare ad iniziative volte allo sviluppo di tecnologie e tecniche di intervento nei settori di competenza in collaborazione con Enti Pubblici e Privati, Organizzazioni Finanziarie, Industriali e Commerciali, soggetti Istituzionali e Sociali. 5. L'Alta Scuola ha facoltà di curare la pubblicazione e la commercializzazione di trattati e riviste, di conferire encomi, riconoscimenti e premi a carattere periodico od eccezionale e di svolgere ogni altra attività utile al raggiungimento dei fini istituzionali. 6. I lavori scientifici dell'Alta Scuola possono essere oggetto di pubblicazione nella lingua indicata dall'autore, con eventuale traduzione in altre lingue. Art. 2 1. Le entrate ed il patrimonio dell'Alta Scuola sono costituiti: a) dai conferimenti delle quote associative degli Enti Fondatori, come determinati nell'atto costitutivo, e degli altri soggetti associati; b) da ulteriori apporti finanziari degli Enti Fondatori diversi dai conferimenti di cui alla lett. a); c) da conferimenti di altri enti pubblici e privati nazionali ed esteri; d) da contributi o trasferimenti dello Stato italiano, dell'Unione Europea, di altri Paesi esteri e di altri Enti pubblici; e) da lasciti e donazioni da parte di enti e di privati; f) da beni mobili ed immobili venuti in proprietà' dell'Alta Scuola a titolo legittimo; g) dalle quote di iscrizione ai corsi di cui all'art.1, c.2, lettere b) e c). h) dai proventi delle Consulenze e dei Servizi di cui all'art. 1, c.2, lettera d); i) dai proventi delle attività di cui all’art. 1, c. 4 e della commercializzazione delle pubblicazioni di cui all'art. 1, c. 5. 2. I soggetti di cui alle lettere c), d) ed e) del precedente comma possono essere associati all'Alta Scuola su loro richiesta e mediante deliberazione del C.d.A da sottoporre a ratifica nel corso della prima seduta utile dell’Assemblea dei Soci. Art. 3 1. Le quote associative sono definite come segue: a) gli Enti fondatori conferiscono quale quota iniziale di costituzione la somma complessiva di L. 100 milioni, di cui L. 50 milioni a carico della Regione Umbria e L. 25 milioni a carico di ciascuno dei Comuni di Orvieto e Todi; b) i soggetti pubblici e privati che intendono aderire al Centro conferiscono, al momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo la somma di L 25 milioni; c) gli Enti Fondatori ed i soggetti associati conferiscono inoltre all'Alta Scuola per ciascun anno solare e per singolo Socio una somma che per il primo anno viene stabilita in L. 25 milioni e per gli anni successivi viene stabilita anno per anno dal Consiglio di Amministrazione; d) le somme di cui ai precedenti commi b) e c) possono essere successivamente modificate con delibera del C.d.A. a maggioranza semplice; e) al solo fine della determinazione dell’ammontare annuo delle quote sociali, il C.d.A, con apposita delibera a maggioranza semplice, può identificare Soci di categorie diverse e determinare le quote per categoria. TITOLO II Art. 4 1. Sono soci gli Enti Fondatori, individuati nell'Atto Costitutivo, e gli altri soggetti associati di cui all'art.2, comma 2. 2. Gli associati sono obbligati a: a) versare le quote associative in relazione alla propria qualifica ed a quanto disposto dall'art. 3 del presente statuto; b) rimborsare le eventuali spese sostenute dall'Alta Scuola per prestazioni effettuate su richiesta degli associati stessi; c) osservare le disposizioni del presente statuto e le deliberazioni degli organi associativi; d) fornire ogni informazione utile al perseguimento degli scopi sociali. Art. 5 1. La qualifica di associato si perde per i seguenti motivi: a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto entro il 31 ottobre di ogni anno, in difetto risultando dovuto il pagamento della quota associativa annuale per l'anno successivo; b) per decadenza, e cioè per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione; c) per morosità, consistente nel mancato pagamento delle quote associative entro due mesi dall'inizio dell'esercizio finanziario; d) per delibera di esclusione dell'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, per accertati gravi motivi di incompatibilità con il perseguimento dello scopo sociale o violazione degli obblighi cui ogni associato è tenuto ai sensi dell'art. 4, comma 2, dello statuto. Art. 6 1. Organi dell'Alta Scuola sono: a) l'Assemblea dei Soci; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Collegio Sindacale; d) il Collegio Accademico; e) la Segreteria Generale. 2. I componenti il Consiglio di Amministrazione hanno diritto al solo rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, salvo quanto dovuto per lo svolgimento di specifici incarichi temporanei loro affidati con delibera a maggioranza assoluta del Consiglio di Amministrazione, specificante anche l’ammontare dei compensi e salvo quanto previsto al Capo II, articolo 14, comma 3 per il Presidente ed il Presidente Vicario. Art. 7 1. Gli Enti Fondatori e gli Enti Associati intervengono all'assemblea in persona del legale rappresentante o tramite persona da questo delegato in forza dello statuto o di apposita delibera dell'organo competente. Non è possibile conferire la delega di partecipazione all'assemblea ai rappresentanti di altri Soci. 2. L'Assemblea nomina, alle scadenze statutarie, i propri rappresentanti elettivi nel Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dell'Associazione con le modalità di cui al successivo comma 5. 3. L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno entro il 31 Maggio per l'approvazione del bilancio consuntivo, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per la presentazione ed approvazione del bilancio preventivo e della relazione sull'attività scientifica e delle altre attività svolte predisposta dal Consiglio di Amministrazione. 4. L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in seduta ordinaria che in seduta straordinaria, entro sessanta giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta: a) ogni qualvolta il presidente, il presidente vicario o il consiglio di amministrazione lo ritengano opportuno; b) qualora almeno un quarto dei soci ne facciano richiesta scritta al presidente, precisando gli argomenti da portare all'ordine del giorno. 5. L'Assemblea dei Soci, nella prima riunione di insediamento, su proposta dell'Osservatorio nomina il Presidente dell'Associazione che è individuato tra le personalità, anche non italiane, di superiore prestigio nei settori d'interesse dell'Alta Scuola; il Presidente dell'Associazione presiede anche il Consiglio di Amministrazione. Art. 8 1. Gli associati sono convocati in assemblea dal presidente o dal presidente vicario mediante comunicazione con lettera raccomandata diretta a ciascun associato,o a mezzo posta elettronica almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza, salvo casi di urgenza in cui la comunicazione può effettuarsi via fax ovvero telegraficamente ovvero a mezzo posta elettronica almeno cinque giorni prima. Art. 9 1. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. In ogni caso le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti presenti. 2. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti gli associati anche assenti, dissenzienti o astenuti dal voto. 3. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Presidente Vicario. In caso di loro assenza, l'assemblea designa il presidente fra i presenti. Art. 10 1. Le votazioni dell'Assemblea avvengono a scrutinio palese o nella diversa forma dalla stessa stabilita, salvo il caso delle votazioni per la nomina delle cariche associative in cui la votazione avviene per scrutinio segreto. CAPO II Art. 11 1. Il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo, ed approva, su proposta del Collegio Accademico, i programmi annuali e pluriennali dell'attività scientifica dell'Alta Scuola e i regolamenti concernenti la sua organizzazione. 2. Compete al Consiglio di Amministrazione deliberare sullo stato giuridico e sul trattamento economico delle diverse categorie di personale dell'Alta Scuola e su ogni altro argomento utile al raggiungimento degli scopi statutari. Art. 12 1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da: a) il Presidente b) tre membri di diritto in rappresentanza di ciascuno dei tre Soci Fondatori, tra i quali il rappresentante regionale assume le funzioni di Presidente Vicario; c) un membro scelto dall’Assemblea all’interno degli altri soci. d) il Coordinatore pro-tempore dell'Osservatorio; e) il Coordinatore pro-tempore del Collegio Accademico. Art. 13 1. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Presidente Vicario e delibera a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno dei membri in carica. In caso di parità, prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Presidente Vicario. 2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili più' volte. 3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente o del Presidente Vicario e ogni qualvolta ne facciano richiesta la meta' più' uno dei membri in carica, entro sette giorni dalla data della richiesta. 4. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni di segretario e con parere consultivo. Art. 14 1. Il Presidente ha l’uso della firma sociale per tutti gli atti di ordinaria amministrazione, nonché per i seguenti atti di straordinaria amministrazione: a) rappresentare l’Associazione presso tutti gli Organismi Scientifici e Tecnici Nazionali ed Internazionali, nei Congressi e nelle altre Manifestazioni relative agli argomenti d’interesse dell’Associazione; b) promuovere, sentito il Collegio Accademico, accordi di collaborazione tecnica e scientifica con Università, Enti di Ricerca ed altre Organizzazioni Scientifiche e Tecniche, nazionali ed internazionali, nei settori d’interesse dell’Associazione. 2. Il Presidente Vicario del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale dell'Alta Scuola, ha l’uso della firma sociale per tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione e provvede a quanto occorre per il suo normale funzionamento, salve le attribuzioni riservate agli altri Organi. In caso di sua assenza o impedimento temporaneo il Consiglio di Amministrazione affida lo svolgimento delle funzioni vicarie ad uno dei membri in carica. 3. In deroga al comma 2 dell’art. 6, al Presidente ed al Presidente Vicario e’ riconosciuto, per l’espletamento del mandato, oltre al rimborso delle spese vive sostenute, un compenso forfetario omnicomprensivo, nella misura stabilita dall’Assemblea dei Soci. L’importo di tale compenso, potrà essere soggetto a revisione periodica da parte della stessa assemblea, su proposta motivata del C.d.A. CAPO III Art. 15 1. Il Collegio Accademico presiede l'attività scientifica dell'Alta Scuola e può' promuovere con enti ed organizzazioni nazionali od internazionali tutti quei rapporti di collaborazione scientifica e culturale che esso riterrà' utili per il raggiungimento degli scopi enunciati all'art.1 del presente Statuto. 2. Gli accordi di collaborazione sono sottoscritti dal Presidente o dl Presidente Vicario del Consiglio di Amministrazione previa approvazione del Collegio stesso. 3. Spetta al Collegio Accademico determinare la lingua ufficiale e quelle di lavoro per le singole attività' scientifiche svolte nell'Alta Scuola. Art. 16 1. Il Collegio Accademico è composto da sette membri nominati dal Consiglio di amministrazione su proposta dell'Osservatorio che restano in carica tre anni e possono essere riconfermati più volte. 2. I membri del Collegio Accademico godono dello stesso trattamento economico previsto per i componenti il Comitato Scientifico dell'Osservatorio per il controllo e la manutenzione permanente della Rupe di Orvieto ed il Colle di Todi di cui all'articolo 1, comma 1, salvo quanto dovuto per lo svolgimento di specifici incarichi temporanei loro affidati con delibera del Collegio Accademico. L’ammontare dei compensi per ciascun specifico incarico temporaneo è deliberato dal Consiglio di Amministrazione su proposta motivata del Collegio Accademico. 3. Il Collegio Accademico elegge tra i suoi componenti un Coordinatore. 4. Alle riunioni del Collegio Accademico partecipa il Segretario Generale con parere consultivo e con funzioni di segretario. 5. Il Consiglio di Amministrazione può assegnare al Collegio Accademico compiti specifici. CAPO IV Art. 17 1. Il Segretario Generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Consiglio di Amministrazione da cui dipende funzionalmente, sovrintende allo svolgimento delle funzioni del personale dell'Alta Scuola e ne coordina l'attività', cura l'attuazione dei provvedimenti, e' responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio Accademico con parere consultivo. 2. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, sentito l'Osservatorio, con contratto a tempo determinato di diritto privato, rinnovabile. 3. Il Segretario Generale è assistito da un vice segretario preferibilmente distaccato dalla Regione o da uno dei Comuni di Orvieto e Todi e scelto tra i funzionari tecnici dotati di specifica esperienza nei settori d'interesse dell'Alta Scuola. Nel caso non sia possibile, anche temporaneamente, ottenere un distacco, il vice - segretario può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione con contratto a tempo determinato di diritto privato, rinnovabile. 4. Per particolari esigenze, anche su segnalazione del Collegio Accademico, il Segretario Generale può' disporre lo svolgimento dell'attività' scientifica dell'Alta Scuola anche in sedi diverse da quella ordinaria previa approvazione del Consiglio di Amministrazione. CAPO V Art. 18 1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea, salva la facoltà che viene conferita agli enti pubblici fondatori di nominare uno dei sindaci effettivi ed uno dei supplenti da scegliere fra gli iscritti nell'Albo dei Revisori contabili. 2. Tutti i sindaci restano in carica per tre anni e possono essere riconfermati. 3. Il sindaco di nomina pubblica è di diritto Presidente del Collegio sindacale. 4. I sindaci esercitano le loro funzioni secondo le norme contenute negli artt.. 2403 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili. 5. Ai membri del Collegio Sindacale, e’ riconosciuto un compenso nella misura minima stabilita dalle tariffe professionali vigenti. Al Presidente del collegio e’ riconosciuta una maggiorazione del 50% sull’emolumento di cui al punto precedente. TITOLO III Art. 19 1. Gli organi collegiali dell'Alta Scuola disciplineranno con regolamenti interni la loro attività per quanto non previsto nel presente Statuto. Art. 20 1. L'Assemblea dei Soci, salvo quanto previsto nell'atto costitutivo in ordine alle eventuali variazioni prescritte dall'autorità' competente in sede di riconoscimento dell'Alta Scuola, approva le eventuali modifiche dello statuto con il voto favorevole della totalità dei suoi componenti. Art. 21 1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si osservano, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile in materia di associazioni e fondazioni.
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